Non possiamo esimerci a commentare brevemente il chiarimento fornito ieri sera (27 gennaio 2016) dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico in materia di gare gas (che trovate qui) .
Innanzitutto, tratteggiamo brevissimamente il quadro della situazione.
Le gare gas, dopo anni di rimpalli, dubbi, incertezze, polemiche e chi più ne ha più ne metta, lo scorso dicembre sono finalmente partite. Più o meno……!
Difatti, dopo la pubblicazione del bando dell’ATEM Varese 2 (più una provocazione politica che un vero e proprio bando di gara) molte altre stazioni appaltanti hanno rotto gli indugi e si sono decise a pubblicare il proprio bando.
Whatever It Takes, come dicono gli AmeriKani.
In altre parole,queste stazioni appaltati, prese dalla folle paura di incorrere in sanzioni e vedersi pesantemente decurtati gli introiti derivanti dai canoni dovuti dall’aggiudicatario per la gestione del servizio, hanno fatto saltare tutte le regole procedurali previste dal DM 226/11 e s.m.i. e dal d.lgs.164/00 e s.m.i., tra cui, per quanto rileva in questa sede:
- Obbligo di trasmissione dei bandi & tutta la documentazione relativa all’Autorità, affinché quest’ultima possa esprimere il proprio parere entro 30 giorni (art. 9 comma 2).
- Obbligo di trasmissione delle valutazioni di dettaglio effettuate per stabilire il valore di rimborso nel caso in cui questo fosse maggiore di oltre il 10% rispetto al valore del capitale investito calcolato in base alla regolazione tariffaria (il mitico Delta VIR-RAB, anche se non ho mai condiviso questa terminologia, piuttosto fuorviante) (art. 15 comma 5 D.lgs 164/00 e s.m.i.).
Aspetti non di poco conto, direi, il cui mancato rispetto sin da subito ha fatto inarcare più di un sopracciglio dalle parti degli operatori che, in molti, casi, si sono domandati come ciò fosse possibile e quali conseguenze avrebbe generato.
Ieri, come detto, ci ha pensato l’Autorità a fare chiarezza su questo punto, sganciando una bombetta niente male.
L’Autorità ha infatti chiarito, inequivocabilmente, che per quei bandi di gara per i quali non è stato seguito l’iter di verificare e approvazione/formulazione osservazioni appena ricordato, l’eventuale nuovo entrante non si vedrà riconosciuto in tariffa il VIR che ha pagato (come valore d’indennizzo) al gestore uscente, così come previsto nella regolazione tariffaria asimmetrica prevista dalla delibera 367/2014/R/gas, contestata da alcuni operatori ma recentemente oggetto di una sentenza favorevole da parte del TAR Lombardia.
Al contrario, in questi casi la tariffa sarà calcolata a partire da un capitale parametrico calcolato dall’Autorità sulla base di densità dell’utenza, altitudine del comune e numero totale degli utenti. Come ben sapranno gli addetti ai lavori, questo capitale non è alto che quello che sarà utilizzato per la rivalutazione delle c.d. “RAB nane” (RAB disallineate dalla media).
Ergo, in questi casi il nuovo entrante paga il VIR (diciamo 100) e rischia di avere una tariffa calcolata su un capitale inferiore (diciamo 80).
Evidentemente, non è una situazione sostenibile da un punto di vista economico-finaziario.
Un altro punto molto interessante del chiarimento fornito dall’Autorità riguarda gli investimenti previsti dai piani di sviluppo d’ambito.
Qualora la stazione appaltante non abbia inviato per verifica il bando e relativa documentazione (tra cui i piani di sviluppo) all’Autorità, quest’ultima chiarisce che non c’è alcuna certezza che gli investimenti previsti in tali piani saranno riconosciuti in tariffa. L’autorità, infatti, “si riserva di valutare, ai fini dei riconoscimenti tariffari degli investimenti effettuati in attuazione del piano di sviluppo definito in sede di affidamento del servizio, la sussistenza di condizioni di sviluppo ragionevoli e di adeguate analisi costi-benefici, ai fini dei riconoscimenti tariffari degli investimenti realizzati a seguito dell’aggiudicazione della gara d’ambito“.
In altre parole, in questi casi il vincitore della gara potrebbe dover sostenere degli investimenti che però, siccome ritenuti inefficienti (ex post), non saranno riconosciuti in tariffa, con grave danno a livello di ricavi ammessi.
Ma l’Autorità non si è fermata qui.
Lo stesso ragionamento, infatti, è sempre valido, anche nel caso in cui il bando sia stato inviato all’Autorità: se questa riscontra un livello ingiustificato degli investimenti richiesti dalla Stazione Appaltante (e magari lo segnala pure alla alla stazione appaltante stessa, che perà decide di non modificare le proprie indicazioni) l‘Autorità si ritiene liberissima di non riconosce in tariffa tali investimenti (meglio: di riconoscerli solo nel limite che ritiene efficiente).
Alla luce di quanto detto, allora, è evidente che nessun operatore sano di mente può pensare di valutare seriamente i bandi che presentano le caratteristiche appena ricordate, dato che per questi non è oggettivamente possibile stimare seriamente quelli che saranno i ricavi tariffari ottenibili. Ed senza di questi costruire un piano economico finanziario è francamente impossibile.
Quali conseguenze, quindi?
Innanzitutto, si deve considerare che – come da più parti confermato – i bandi pubblicati senza il parere dell’Autorità posto comunque essere considerati “validi” e questa infatti interviene esclusivamente sul tema, di propria competenza, della regolazione tariffaria e non sul bando o relativi allegati.
Quindi, le gare già avviate e che presentano le caratteristiche ricordate potrebbero certamente andare avanti, ma le enormi incertezze che le caratterizzano con grande probabilità terranno alla larga operatori (magari non particolarmente radicati in quell’area) potenzialmente interessati. Naturalmente, se si riterrà opportuno, e molto probabilmente lo si riterrà, i bandi fallati potranno essere ritirati e aggiustati.
Per il futuro, invece, il chiarimento in analisi ha tutte le potenzialità per rallentate il processo di avvio delle gare e, parallelamente, intasare gli uffici dell’Autorità.
A quest’ultimo proposito, si ricorda che è previsto comunque un termine preciso per concludere le verifiche di competenza del Regolatore e, dato che le risorse (tempo/personale) sono scarse per definizione, la grande mole di documentazione da valutare in poco tempo potrebbe influire sull’efficacia delle verifiche stesse, nonostante la grande e ampiamente riconosciuta professionalità dei funzionari del nostro regolatore.
A questo punto, non resta che concedere una nuova proroga, dare l’ultima messa a punto alla macchina delle gare, e poi partire a razzo.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.