Delibera 117/2015/R/gas – Che Succede alla Misura Gas?

Nonostante le indagini annuali dell’Autorità incombano sul capo degli incolpevoli operatori, eccoci qui pronti a dare una occhiata più da vicino alla delibera 117/2015/R/gas che, nelle intenzioni dell’Autorità, andrà a migliorare non poco la situazione dell’attività di misura del gas naturale.

Prima di iniziare, una curiosa coincidenza: anche in questo caso (come per il DdL Concorrenza – DCO 77/2014/R/gas) la delibera è uscita quasi in contemporanea con la diffusione della notizia della combo procedura europea sul presunto incompleto recepimento della direttiva 2012/27 (direttiva efficienza europea) + procedura per non corretto recepimento del III pacchetto energia, che riguardavano, fra mille altre cose, anche la misura (gas).

Passando a cose più serie, innanzitutto bisogna domandarsi quali sono le delibere/testi unici impattati da questa riforma.

Certamente, quelli più colpiti sono l’attuale TIVG (delibera n.64/09) e la delibera n.138/04 (che ha un nome lungo e complicato, ma noi la chiameremo delibera switch gas).

Ci sono poi altre modifiche/riscritture di più lieve entità, alcune “velenose” (per me, la metodologia di validazione dell’autolettura che non deve precludere la validazione di una autolettura in assenza di misure effettive validate raccolte), altre tutto sommato classificabili come manutenzione/aggiornamento della regolazione.

Prima di vedere quali sono le novità più sfiziose sfornate dall’Autorità, dobbiamo chiarire che il messaggio di fondo della deliberazione è un sonoro”serrate le fila” rivolto all’attività, cui metaforicamente si intima di non sprecare alcuna misura.

Partendo dal TIVG, la prima modifica che salta all’occhio è certamente la rimodulazione degli obblighi di lettura. Rispetto al passato, infatti, si è deciso di dare maggior granularità alle classi (da 3 a 4) in modo da meglio modulare gli obblighi di lettura in base alla specificità degli utenti (considerando il consumo come driver per la differenziazione e ricercando un trade-off con le esigenze degli operatori). Di conseguenza, è comparsa una nuova fascia (consumi oltre 1.500 – fino a 5.000 Smc/anno, per cui la lettura dovrà avvenire 3 volte all’anno (che però non equivale ad una lettura ogni quadrimestre, visto che 2 intervalli sono di 3 mesi e l’altro di 6…). L’altra novità interessante – anche se meno immediata del precedente sistema di intercorrenze minime – è l’introduzione di un sistema di periodi rilevanti e di percentuali di copertura (80% fisso) degli stessi; in questo caso, l’obiettivo è quello di aumentare la qualità (meglio, la significatività) del dato raccolto (sempre che il tentativo vada a buon fine, ovvio): in questo modo – sempre che si riesca sempre ad effettuare la lettura – le bollette rispecchieranno meglio l’andamento dei consumi (sempre facendo la tara che per le 2 fasce intermedie i periodi rilevanti sono stimati a livello generale). Presumibilmente, questa novità porterà gli operatori a dover rivedere i propri piani di lettura e in qualche modo se ne dovrà tener conto (speriamo) nella componente tariffaria t(rac). Per gli utenti, i benefici saranno maggiori quanto più gli operatori riusciranno a rilevare la misura…..ma come vederemo si è lavorato anche su questo punto.

Sopo poi meglio raccordati gli obblighi di lettura con le disposizioni in tema di smart metering, dato che quest’ultimo era molto al di là da venire quando uscì la prima versione degli obblighi di misura. Anche in questo caso il senso è quello di migliorare la disponibilità e la qualità dei dati in possesso del sistema. Sempre a livello ipotetico, l’impatto della misura non è devastante (anche in termini di consumo batterie).

Ma nel caso non ci fosse nessuno a casa quando viene il letturista o se non funziona la telelettura?

Niente paura, come prima accennato l’Autorità ha potenziato non poco il processo di autolettura, probabilmente anche come mezzo per la famosa “capacitazione” dell’utente.

Ora l’intero processo è molto meglio strutturato di prima, così come sono meglio esplicitati gli obblighi dei vari attori in gioco. Si deve notare, però, che più che di novità in molti punti si può parlare di definitiva incorporazione nella regolazione delle best practice di settore, già applicate da tempo da molti operatori.

Senza entrare eccessivamente nel merito della “nuova” autolettura, si deve costatare un buon equilibrio globale del disegno, dato che (i) si impedisce ai clienti/venditori di inondare di teleletture il distributore, (ii) in caso di smart meter, si limita il ricorso all’autolettura a casistiche ben precise e, a fronte di questo, (iii) si richiedono tempistiche più stringenti per la validazione (e questo è sempre un problema….sopratutto pronti-via).

E nel caso il cliente abbia in casa o da qualche altra parte non accessibile e non abbia voglia/modo di inviare l’autolettura? In questo caso, l’onere (senza onore, però!) di cercare una via per strappare una misura di freddi ingranaggi del misuratore è affidata al distributore (e chi altro, sennò?!) che dovrà reiterare il tentativo e anche vedere se può provarci in altre ore! Da notare che l’articolo è scritto in modo leggermente ambiguo, dato che potrebbe interpretarsi sia come una possibilità per il distributore che come obbligo (specie considerando il tenore complessivo del provvedimento)….in ogni caso, è una complicazione niente male!

Novità anche in casa switching, poi…. Forse anche perché è l’Europa che ce lo chiede (a dire il vero, però, le novità introdotte non sembrano disinnescare al 100% le osservazioni avanzate nella messa in mora sul III Pacchetto Energia…specie sulla questione delle tre settimane per il cambio effettivo di venditore).

Anche su questo tema, l’azione del regolatore è rivolta ad aumentare quantità e qualità dei dati a disposizione del sistema. In questa direzione vanno, infatti, l’aumento della finestra temporale per la rilevazione del dato e la possibilità di utilizzare l’autolettura (che poi seguirà l’iter previsto dalle autoletture “normali”). D’altra parte,si registra un notevole “serrate le fila” in termini di tempistiche per la messa a disposizione delle letture (allineando le tempistiche “switching” a quelle generali – a loro volta unificate al sestultimo giorno lavorativo).

Interessante poi il fatto che anche il vecchio venditore potrà chiedere la verifica (e non solo quindi una mera richiesta dati): un po’ come il passato che ritorna, il vecchio venditore avrà influenza anche su un rapporto contrattuale che, a conti fatti, è tra soggetti a lui terzi. D’altra parte, bisogna riconoscere che per il cliente, specie piccolo e domestico, è una gran bella novità dato che non si dovrà più impazzire per cercare di risolvere il problema di una lettura di switch errata.

Tirando le somme, possiamo dire che la delibera 117/2015/R/gas ha dentro molte cose buone per il cliente finale, specie domestico. Le novità introdotte, però, non sono propriamente delle novità assolute….dei breakthrough regolatori, bensì l’assorbimento per osmosi di alcune pratiche già seguite da tempo dai principali operatori. Inoltre, rimane sempre da affrontare il tema principale dell’attività di misura nel suo rapporto con il cliente finale: la messa a disposizione facile, continua e pervasiva dei dati di consumo (come richiesto anche dalla direttiva efficienza energetica….e dalla relativa messa in mora).

Lato operatori, le novità dovrebbero sì incidere, ma non in maniera drammatica, specie se già venivano applicate alcune o tutte le pratiche ora rese obbligatorie. Resta però la difficoltà nel riorganizzare alcune attività alla luce delle nuove tempistiche/nuovi obblighi (tipo validazione e messa a disposizione dei dati, giro delle letture, routine per la telelettura, ecc). A questo proposito, poi, è piuttosto evidente l’assenza di una trattazione coerente del rapporto dei nuovi obblighi con i costi da essi derivanti, nonché l’assenza di previsioni per una loro valutazione e conseguente riconoscimento.

Detto questo, buona misura a tutti!